Art. 3.

      1. Gli oneri relativi alla ristrutturazione degli immobili eventualmente affidati dai comuni di Anzio e di Ariccia al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge sono a totale carico del concessionario.
      2. Entro un anno dalla data dell'aggiudicazione della gara di appalto, i lavori relativi alla eventuale ristrutturazione di cui al comma 1 devono essere conclusi e deve essere avviato l'esercizio delle case da gioco, pena la decadenza della concessione.